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Gestire un accertamento esecutivo

Descrizione

Gestire un accertamento esecutivo

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.

Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Approfondimenti

L'accertamento con adesione, detto anche concordato, è un "accordo" tra il contribuente e il Comune che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario.

L'accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal contribuente.

Il Comune, tramite un invito a comparire (Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5), può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione.

Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:

  • prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
  • dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento o di un provvedimento di rimborso relativo ai tributi comunali, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.

Esempi di inesattezze sono:

  • errori di persona
  • errori logici o di calcolo
  • doppia imposizione
  • mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati
  • mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso. É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.). La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.

I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.

Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.

Se il Comune non ha definito alcuna modalità il debitore può comunque chiedere la rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il seguente schema (Legge 27/12/2019, n. 160):

  • fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
  • da 100,01 € a 500,00 €, fino a quattro rate mensili
  • da 500,01 € a 3.000,00 €, da cinque a 12 rate mensili
  • da 3.000,01 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili
  • da 6.000,01 € a 20.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili
  • oltre 20.000,00 €, da 37 a 72 rate mensili.

La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.

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